Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84».

      2. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «a un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà».
      3. All'articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione, salvo il presidente o il segretario di ciascun partito o gruppo politico, il quale ha la facoltà di presentarsi in una circoscrizione per ciascuna regione».
      4. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dai seguenti:

          «2) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          2-bis) per ciascuna delle liste di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          2-ter) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

          2-quater) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui all'articolo 84».

      5. L'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      6. All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più

 

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alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numeri 2) e seguenti. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numeri 2) e seguenti;

          2) comunica l'esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni»;

              b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

      7. All'articolo 86, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
      8. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.